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Il reato di cui all'art. 570 c.p. sussiste quando si fanno mancare i mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI , 18 giugno 2003, n. 26108

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice e "mezzi di sussistenza", essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione operata in sede di giudizio civile: la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell'intero importo dell'assegno stabilito in sede civile (nella specie, lire un milione, in luogo di lire un milione 300mila), il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all' articolo 570, comma 2, n. 2, del Cp, deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza. Per la sussistenza del reato, quindi, occorre l'accertamento dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. Ma occorre, inoltre, anche l'accertamento rigoroso della concreta capacità economica dell'obbligato a fornirli: in vero, solo la prova certa di tale capacità in testa all'obbligato, ovvero del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole, può giustificare l'affermazione di responsabilità penale.

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