Il coniuge affidatario ha il dovere di collaborare per l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore. - Cass. sez. I, 4 ottobre 2003, n. 37814
- Mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.) -
Il
coniuge affidatario dei figli minori ha il dovere adottare i comportamenti strettamente indispensabili
a consentire l'esercizio effettivo del diritto di visita al padre, fornendo, sul piano materiale e su
quello del rapporto con la figlia minore, quell'apporto minimo in termini di coordinamento e
cooperazione che è sempre necessario per garantire l'esecuzione secondo buona fede (id est: la non
elusione) dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.(Nella specie la Corte ha
confermato la condanna del coniuge affidatario per il reato di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice, di cui all'art. 388 del codice penale, ricordando che in tale fattispecie
criminosa la condotta del reo è libera ed è sufficiente ad integrare la previsione criminosa il
semplice dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del giudice).
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