inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il coniuge affidatario ha il dovere di collaborare per l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore. - Cass. sez. I, 4 ottobre 2003, n. 37814

- Mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.) -
Il coniuge affidatario dei figli minori ha il dovere adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l'esercizio effettivo del diritto di visita al padre, fornendo, sul piano materiale e su quello del rapporto con la figlia minore, quell'apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sempre necessario per garantire l'esecuzione secondo buona fede (id est: la non elusione) dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.(Nella specie la Corte ha confermato la condanna del coniuge affidatario per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388 del codice penale, ricordando che in tale fattispecie criminosa la condotta del reo è libera ed è sufficiente ad integrare la previsione criminosa il semplice dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di disobbedire al provvedimento del giudice).

autore: