Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche
costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice anche in assenza di prova di rapporti
sessuali tra le parti
L'articolo 269 c.c. che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non
pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità naturale.
Il giudice del merito perciò può fondare il proprio convincimento sulla effettiva esistenza di un
rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza
che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali
tra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Da quanto precede deriva che il
rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile
da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. anche in assenza di prova di rapporti
sessuali tra le parti. Infatti proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben
difficilmente acquisibili circa i rapporti intercorsi tra le parti e circa l'effettivo concepimento a
opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla
sola dichiarazione della madre, non esclude che il giudice possa desumere argomenti di prova dal
comportamento processuale dei soggetti coinvolti ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di
sottoporsi agli accertamenti ematologici e possa persino trarre la dimostrazione della fondatezza
della domanda esclsuivamente dalla condotta processuale del preteso padre.
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