Qualora il presunto padre sia deceduto la prova della
paternità naturale può legittimamente fondarsi sul rifiuto dei fratelli di lui a sottoporsi ad
accertamenti immunoematologici
Correttamente il giudice di merito, accertata l'esistenza di una
relazione tra la madre e il presunto padre naturale, ritiene raggiunta la prova della paternità
naturale di questo, deceduto anteriormente al giudizio, sulla base del rifiuto dei fratelli di lui a
sottoporsi ad accertamenti ematologici. Infatti anche l'accertamento sui congiunti del presunto padre
avrebbe potuto offrire, con la prova del rapporto di parentela, elementi tali da contribuire al
convincimento del giudice.
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