Revisione dell'assegno - Cass. sez. I, 17 luglio 2008, n. 19722
La
revisione dell'assegno di mantenimento per i figli non può avere decorrenza anteriore alla
domanda.
In materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un
coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo conservano la loro efficacia
sino a quando non intervenga la modifica di tali
provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il
momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per le modificazioni o la soppressione
dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione
giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo,
anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione.
autore:
Giovedì, 18 Aprile 2024
Il giudizio sul quantum del mantenimento dei figli deve tener conto della ... |
Martedì, 27 Febbraio 2024
Assegno di mantenimento ed insussistenza ab origine in capo all'avente diritto - ... |
Giovedì, 21 Dicembre 2023
La Cassazione fa il punto sulla quota di TFR spettante all’ex coniuge ... |
Mercoledì, 20 Dicembre 2023
Accordi negoziali fra i coniugi validi anche senza omologazione del giudice - ... |