Collazione ereditaria e dazioni di denaro per acquisto di casa e autovettura: necessaria la forma della donazione per qualificarle come donazioni dirette od obnuziali - Cass. Civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026 n. 19114

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 11 giugno 2026 n. 19114 – Pres. Tedesco, Cons. Rel. Maccarrone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di divisione ereditaria, ove il de cuius abbia effettuato in vita dazioni di denaro in favore di un coerede, destinate — secondo quanto risulti dal testamento — all’acquisto di un’abitazione in occasione del matrimonio e di un’autovettura, la loro qualificazione come donazioni dirette, anche obnuziali, postula il rispetto della forma scritta ad substantiam richiesta dagli artt. 782 e 785 c.c.; in difetto, tali attribuzioni non possono essere considerate donazioni formali, ma devono essere riesaminate dal giudice del merito, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e dell’imputazione alla quota del beneficiario, verificandone l’eventuale natura di liberalità indirette e la conseguente disciplina applicabile, anche alla luce degli artt. 741 e 809 c.c.

Nel giudizio di divisione ereditaria tra fratelli, sorto dopo la morte del padre, si discuteva della ricostruzione del patrimonio ereditario mediante sommatoria del relictum e del donatum. Il de cuius, con testamento olografo, aveva attribuito ad alcuni figli la sola quota di legittima e ad altro figlio anche la disponibile; nel testamento erano inoltre richiamate due dazioni di denaro effettuate nel 1971 in favore di un coerede: una per l’acquisto della casa in occasione del matrimonio e una per l’acquisto di un’autovettura. La Corte d’appello aveva qualificato tali elargizioni come donazioni soggette a collazione, escludendone la natura di liberalità d’uso e applicando, quanto al denaro, il principio nominalistico.
La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla qualificazione giuridica delle attribuzioni, osservando che, in assenza della forma scritta prescritta per la donazione e per la donazione obnuziale, occorre una nuova valutazione della loro eventuale natura di liberalità indirette e dei relativi effetti successori.
 
Successione testamentaria - Divisione ereditaria - Collazione - Donazione indiretta - Donazione obnuziale - Liberalità d’uso - Forma ad substantiam - Relictum e donatum - Imputazione alla quota; principio nominalistico – Rif. Leg. artt. 336, 741, 747, 751, 769, 782, 785 e 809 cod. civ., artt. 112, 346, 360, n. 3, e 91 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria