Divisione ereditaria e fabbricati abusivi: nullità dello scioglimento della comunione e possibilità di divisione parziale - Cass. Civ., Sez. II, ord. 25 giugno 2026 n. 21743

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 25 giugno 2026 n. 21743 – Pres. Cirillo, Cons. Rel. Amato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, l’atto divisionale avente ad oggetto diritti reali relativi a edifici o loro parti è soggetto alla nullità prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, ove non risultino gli estremi del titolo edilizio o della concessione in sanatoria, senza che rilevi la provenienza mortis causa dei beni, trattandosi di atto inter vivos. La regolarità edilizia, posta a presidio dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, deve essere verificata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; ove siano compresi nell’asse edifici abusivi, il giudice deve accertarne l’incidenza sull’atto di scioglimento e può procedere alla divisione parziale dei restanti beni ereditari, con esclusione dei manufatti abusivi.

La controversia trae origine da un accordo di mediazione con il quale alcuni coeredi avevano regolato la divisione di beni provenienti dal comune dante causa, prevedendo l’assegnazione di lotti immobiliari e l’eventuale corresponsione di un conguaglio determinabile sulla base dei valori risultanti dalle perizie di parte. Una delle condividenti agiva quindi ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento degli immobili conformemente all’accordo e il pagamento del conguaglio, oltre al rimborso di spese di gestione della comunione.
Il Tribunale accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica e condannava le convenute al pagamento del conguaglio. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo, tra l’altro, l’obbligo di previa negoziazione assistita, la necessità di mutamento del rito sommario e la costituzione della servitù d’acqua invocata dalle appellanti. Quanto ai manufatti abusivi insistenti su uno dei lotti, la Corte territoriale riteneva che la divisione avesse ad oggetto i soli terreni e che, comunque, la natura ereditaria dei beni li sottraesse alla nullità prevista per gli atti inter vivos aventi ad oggetto immobili privi di regolarità edilizia.
La Corte di cassazione rigetta i motivi relativi alla negoziazione assistita e al mutamento del rito, dichiara inammissibile la censura sul mancato riconoscimento della servitù d’acqua per effetto della doppia conforme e accoglie il motivo concernente i manufatti abusivi.
La Suprema Corte chiarisce che lo scioglimento della comunione ereditaria, pur avendo ad oggetto beni pervenuti mortis causa, costituisce atto inter vivos e, come tale, resta soggetto alla disciplina urbanistica sulla nullità degli atti relativi a edifici abusivi. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se nell’asse siano compresi manufatti privi di regolarità edilizia e, in caso positivo, valutare la possibilità di procedere alla divisione parziale dei soli beni regolari, con esclusione degli edifici abusivi.

Divisione ereditaria - Fabbricati abusivi compresi nell’asse - Applicabilità della nullità urbanistica agli atti inter vivos di scioglimento della comunione - Rilevabilità d’ufficio - Divisione parziale dei restanti beni - - Scioglimento della comunione - - Esecuzione in forma specifica - Accordo di mediazione - Conguaglio divisionale - Negoziazione assistita - Rif. Leg. artt. 713 e 2932 c.c.; art. 713 c.c.; art. 702-bis, 702-ter, 348-ter, comma 5, 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; art. 24 Cost.; art. 3, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. n. 162 del 2014; D.Lgs. n. 150 del 2011; art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; artt. 17 e 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47; art. 12 disp. prel. c.c.

editor: Cianciolo Valeria