Divisione ereditaria - Cass. Civ., 30 agosto 2026 n. 24855

La pronuncia cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di merito per l'accertamento della natura personale o successoria della somma ricevuta in via anticipata da uno dei condividenti

Venerdì, 4 Settembre 2026
Giurisprudenza | Divisione dei beni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, 30 agosto 2026 n. 24855 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Divisione ereditaria – Massa ereditaria - Somma ricevuta in via anticipata – Imputazione per collazione – Metodi – Debito di uno dei condividenti – Restituzione – Natura della somma ricevuta

Rif. Leg. Artt. 724, 725, 737 c.c.

In materia di divisione ereditaria, premesso che qualora un condividente abbia ricevuto una somma in via anticipata rispetto alla divisione, la ripartizione pro quota del relativo valore può avvenire secondo il principio della collazione per imputazione con il metodo dei prelevamenti oppure considerando il bene donato, contabilmente, come se facesse parte della massa dividenda e quindi imputato per il suo valore alla porzione del donatario, occorre preliminarmente appurare che quanto ricevuto dal condividente fosse un importo da conteggiare nel patrimonio comune al momento della divisione, in quanto, se così non fosse, si avrebbe un debito di uno dei condividenti verso l'altro e la dazione di denaro andrebbe resa per intero al solo creditore senza accedere al calcolo della massa ereditaria. Incorre, pertanto, in un vizio di motivazione e in violazione dell'art. 100 c.p.c. il giudice di merito che neghi l'interesse all'impugnazione del coerede ritenendo equivalenti i due procedimenti, senza accertare preventivamente la natura, successoria o personale, della somma ricevuta.

editor: Fossati Cesare