La funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile - Corte d'Appello Brescia, Sez. pers., min., fam., Sent. 13 agosto 2026, n. 782
L'accertata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale degli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte della vita matrimoniale e nei ruoli condivisi giustifica la debenza dell'assegno divorzile in funzione compensativa e perequativa
Assegno divorzile – Funzione perequativo-compensativa — Presupposti – Squilibrio economico tra gli ex coniugi - Scelte condivise di conduzione familiare – Adeguatezza dei mezzi – Autoresponsabilità - Durata del matrimonio - Compiti di cura della prole – Rilevanza
Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri su cui vanno calibrate la debenza e la consistenza dell'assegno divorzile, dovendosi ad esso attribuire, oltre ad una natura assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Il giudice del merito deve pertanto accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella accertata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale degli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte della vita matrimoniale e nei ruoli condivisi.
Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri su cui vanno calibrate la debenza e la consistenza dell'assegno divorzile, dovendosi ad esso attribuire, oltre ad una natura assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
editor: Fossati Cesare
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