Natura composita dell'assegno divorzile - Corte d'Appello Roma, Sez. persone, minori e fam., Sent. 14 agosto 2026 n. 6226
In sede di divorzio, al fine del riconoscimento dell'assegno divorzile, accertata una disparità economica tra i coniugi, è necessario verificare se questa sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi
Assegno divorzile – Funzione perequativo-compensativa — Contributo al patrimonio familiare e dell’altro coniuge – Capacità economica delle parti
Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Secondo il parametro composito - assistenziale e perequativo compensativo – dell’assegno divorzile, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario appurare se questo sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Nella specie, escluso il profilo assistenziale, non altrettanto deve ritenersi quanto al profilo perequativo-compensativo, sussistente in ragione del contributo personale ed economico dato dalla richiedente all'organizzazione familiare adottata dai coniugi in costanza di convivenza coniugale, protrattasi oltre venti anni, nel corso dei quali la medesima si è fatta carico in via preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, così disattendendo al contempo la formazione di un proprio patrimonio.
Tanto giustifica il riconoscimento dell’assegno divorzile nella misura stabilita in primo grado, ritenuta equa e proporzionata in relazione alla capacità economica delle parti, alla durata del rapporto matrimoniale e alle caratteristiche della conduzione familiare.
Secondo il parametro composito - assistenziale e perequativo compensativo – dell’assegno divorzile, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario appurare se questo sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
editor: Fossati Cesare
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