Assegno divorzile: funzione assistenziale e perequativo-compensativa - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto 2026, n. 871
Il riconoscimento dell'assegno divorzile, avente una funzione sia assistenziale sia perequativo-compensativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, unitamente alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi
Assegno divorzile – Funzione assistenziale e perequativo-compensativa — Condizioni — Valutazione comparativa dei redditi - Contributo al patrimonio familiare e dell’altro coniuge
Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
In tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione sia assistenziale sia perequativo-compensativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, unitamente alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone pertanto un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, e in tale prospettiva va adeguato all'apporto fornito dal richiedente alla vita familiare, per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
In assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La valutazione dello squilibrio economico tra i coniugi deve avvenire tenendo conto non solo dei redditi da pensione, ma di tutti gli indici di capacità contributiva e patrimoniale.
In tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione sia assistenziale sia perequativo-compensativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, unitamente alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La valutazione dello squilibrio economico tra i coniugi deve avvenire tenendo conto non solo dei redditi da pensione, ma di tutti gli indici di capacità contributiva e patrimoniale.
editor: Fossati Cesare
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