Sospensione provvedimenti provvisori

Inammissibilità della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.

Corte d’Appello di Napoli, Sezione Civile Feriale, Ordinanza del 6 agosto 2026, Presidente Estensore Dott. Michele Caccese

Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.24, 669-terdecies, 669-quaterdecies c.p.c.

 

Sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c – Procedimento cautelare – Specialità – Motivi sopravvenuti – Grave danno - Inammissibilità

Martedì, 25 Agosto 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Caserta
Corte d'Appello Napoli, ordinanza 6.08.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che l’art. 473-bis.24 c.p.c. non contempla il rimedio cautelare della sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 473 bis.22 c.p.c., né possono trovare applicazione, in via analogica, l’art. 669-quaterdecies c.p.c., che, in ragione della sua specialità, non estende l’applicazione delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme ai procedimenti del nuovo titolo IV bis del Libro II del codice di rito, e/o l’art. 669-terdecies, sesto comma, c.p.c., che prevede la possibilità di sospendere l’esecuzione del provvedimento reclamato, ove lo stesso, per motivi sopravvenuti, arrechi grave danno, va dichiara l’inammissibilità della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

editor: Fossati Cesare