Quando si configura il lavoro domestico?
Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 31 agosto 2026, n. 24869
Vita familiare - Lavoro domestico - Assistenza agli anziani - Soddisfacimento dei bisogni familiari - Configurazione
Ai sensi dell’art. 1, l. 2 aprile 1958, n. 339, e dell’art. 1 D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, il rapporto di lavoro domestico richiede, oltre al nesso funzionale con il funzionamento della vita familiare, che l’attività sia svolta continuativamente presso il datore di lavoro e a soddisfazione dei suoi bisogni personali o di quelli di una comunità assimilabile alla famiglia. Ne resta esclusa l’attività prestata da lavoratori formalmente assunti da un’associazione, ma operanti presso le abitazioni o strutture di ricovero di soggetti terzi (nel caso, anziani assistiti), in mancanza di convivenza e di comunità familiare con il datore.
Rif. Leg. Artt. 2697 e 2729 c.c., L. 2 aprile 1958, n. 339 e d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
editor: Ferrandi Francesca
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