Violenza domestica, violenza assistita, affidamento super esclusivo e provvedimenti indifferibili, di Stefano Sinisi

nota a Tribunale di Lecce, ordinanza 19.04.2026

Sinisi, nota a Tribunale di Lecce, 19.04.26 Sinisi, nota a Tribunale di Lecce, 19.04.26

L’ordinanza in esame affronta simultaneamente una pluralità di questioni che costituiscono oggi il nucleo centrale del contenzioso familiare: il rapporto tra violenza domestica e responsabilità genitoriale, la rilevanza della violenza assistita ai fini dell’affidamento, la funzione dei provvedimenti indifferibili introdotti dagli artt. 473-bis.15 e seguenti c.p.c., il significato attuale del principio di bigenitorialità e la natura dell’affidamento super esclusivo, quale misura intermedia tra l’affidamento esclusivo e la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La peculiarità del provvedimento non risiede soltanto nella soluzione concretamente adottata, ma anche nell’impianto motivazionale.

L’ordinanza si distingue, infatti, per un notevole sforzo ricostruttivo e sistematico, che va ben oltre la mera risoluzione della controversia sottoposta all’esame del giudice. Il Tribunale di Lecce coglie, infatti, l’occasione per offrire una vera e propria elaborazione teorica dell’istituto dell’affidamento super esclusivo, affrontandone natura, presupposti, limiti, nonché il rapporto di detta peculiare forma di affidamento con gli altri strumenti di tutela della prole.

Sotto questo profilo, il provvedimento assume una valenza che trascende il singolo caso concreto e si propone come importante contributo al dibattito giurisprudenziale.

Per comprendere appieno la portata dell’ordinanza, è opportuno collocarla all’interno del nuovo quadro normativo, così come delineato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

La riforma Cartabia ha profondamente modificato il processo di famiglia, perseguendo l’obiettivo di assicurare una tutela più rapida ed efficace ai soggetti vulnerabili, in particolare ai minori e alle vittime di violenza domestica e di genere. In tale prospettiva, assumono particolare rilievo i provvedimenti indifferibili, nei termini in cui gli stessi sono disciplinati dall’art. 473-bis.15 c.p.c.

Si tratta di uno strumento cautelare, caratterizzato da estrema rapidità, oltreché da forte elasticità  procedimentale, chiamato ad assolvere una funzione di protezione della prole dal rischio di compromissione irreparabile di interessi indisponili della stessa.

L’istituto nasce dalla consapevolezza che, nelle controversie familiari caratterizzate da situazioni di violenza o di grave conflittualità, il semplice decorso del tempo può determinare conseguenze irrimediabili. L’ordinanza in commento costituisce un esempio approfondito di applicazione di tale strumento in una situazione nella quale vengono a delinearsi, contemporaneamente, le distinte esigenze di tutela, rispettivamente della donna vittima di violenza e della prole minore, a fronte dell’insopprimibile necessità di assicurare, già nell’immediato, un assetto provvisorio in punto di esercizio di responsabilità genitoriale e di regolamentazione economica dei rapporti familiari.

Il procedimento, infatti, trae origine dal ricorso presentato dalla madre dei minori.

 

La ricorrente rappresenta un quadro caratterizzato da reiterate condotte violente e persecutorie, poste in essere dall’ex compagno, culminate in un drammatico episodio di violenza perpetrata in danno della donna, sfociate in una condanna penale e, comunque, accompagnate da ulteriori elementi sintomatici di pericolosità sociale e familiare.

Particolare rilievo assume il fatto che numerosi episodi si sarebbero verificati in presenza dei figli minori.

Alla stregua della puntuale e verosimile prospettazione della madre, i bambini, lungi dall’essere stati meri spettatori occasionali, sarebbero stati vere e proprie vittime di violenza assistita, con conseguente grave compromissione del loro equilibrio psicologico.

La domanda cautelare, nei termini n cui la stessa è stata formulata dalla ricorrente, appare estremamente articolata e si sostanzia nella richiesta, rispettivamente, di un divieto di avvicinamento, di un ordine di cessazione delle condotte pregiudizievoli, di un ordine di sospensione immediata dei contatti tra il padre asseritamente violento e la prole minore, e tra lo stesso padre e l’ex compagna, dell’affidamento super esclusivo della prole alla madre; di una regolamentazione economica provvisoria dei rapporti familiari, con attribuzione integrale dell’assegno unico universale.

Il resistente si oppone alle richieste avversarie, valorizzando, in chiave difensiva, le circostanze costituite, nell’ordine, dall’assenza di episodi recenti e dall’esistenza di un percorso di recupero tuttora in atto, deducendo, altresì, la sussistenza della superiore esigenza di preservazione del rapporto tra il padre e i figli.

La dialettica processuale, sin dagli iniziali esordi del contenzioso, appare incentrata, fondamentalmente, su di un quesito che può essere così sinteticamente espresso: fino a che punto la violenza perpetrata da un genitore nei confronti dell’altro può incidere sulle concrete opzioni giudiziali in ordine al regime affidativo che possa considerarsi più confacente ai superiori interessi della prole?

È proprio a tale interrogativo che l’ordinanza tenta di fornire una risposta.

Uno dei passaggi più significativi della motivazione riguarda il ruolo attribuito alla violenza assistita. Negli ultimi anni, si è progressivamente consolidata una concezione della violenza familiare che supera la tradizionale distinzione tra vittime dirette e vittime indirette.

La Convenzione di Istanbul, la giurisprudenza della Corte EDU e la stessa Corte di Cassazione hanno progressivamente affermato che il minore che assiste alla violenza perpetrata nei confronti di un genitore è anch’egli vittima della violenza.

L’ordinanza in commento recepisce pienamente tale impostazione. Il giudice riconosce che assistere alle aggressioni nei confronti della madre significa subire una forma autonoma di maltrattamento: non si tratta di una mera sofferenza riflessa. Trattasi, per converso, di un’esperienza traumatica, tale da incidere, direttamente, sulla formazione della personalità, sulla percezione dei rapporti affettivi, sul senso di sicurezza nonché sulla costruzione dell’identità relazionale del minore.

Particolarmente interessante appare anche il riferimento al diritto del minore ad intessere delle relazioni familiari sane.

Ad avviso del Tribunale, la violenza assistita produce una lesione di tale diritto, poiché trasmette modelli relazionali patologici, per essere gli stessi fondati sulla sopraffazione, sull’umiliazione e sull’abuso di potere.

La motivazione mostra una piena consapevolezza delle acquisizioni della psicologia dell’età evolutiva e della criminologia familiare.

Un secondo profilo, di indubbio interesse, riguarda il modo in cui viene ricostruito il principio di bigenitorialità. L’ordinanza si inserisce nel processo evolutivo che, negli ultimi anni, ha progressivamente ridimensionato una lettura assolutistica di tale principio.

Per lungo tempo, il dibattito giurisprudenziale è stato caratterizzato dalla tendenza a considerare la bigenitorialità, alla stregua di un valore autonomo e autosufficiente.

La decisione del Tribunale di Lecce ribadisce, invece, che la bigenitorialità costituisce oggetto, in via esclusiva e diretta, di un diritto del figlio, senza che la stessa implichi la riferibilità al singolo genitore di situazioni giuridiche soggettive attive, in termini di pure e semplici situazioni di vantaggio. Questa affermazione, naturalmente, dispiega conseguenze di apprezzabile rilevanza sul piano del contenuto precettivo delle concrete determinazioni giudiziali. Il giudice, infatti, delinea una gerarchia chiara. In primis, viene in evidenza l’interesse superiore del minore alla preservazione del suo equilibrio psicofisico, in coerenza con i suoi attuali bisogni evolutivi, dovendosi evitare, in ogni caso, che le rivendicazioni genitoriali possano attentare, direttamente o indirettamente, a detto interesse.

Tale impostazione appare pienamente coerente con l’art. 337-ter c.c. e con la giurisprudenza sovranazionale.

La    parte    più   importante    dell’ordinanza    è   certamente    quella    dedicata    alla ricostruzione dell’affidamento super esclusivo.

Il Tribunale svolge un’approfondita opera di sistemazione concettuale distinguendo chiaramente tre modelli:

  1. a)  Affidamento condiviso, che costituisce il modello ordinario in cui entrambi i genitori partecipano alle decisioni fondamentali relative ai figli.
  2. b)  Affidamento esclusivo, che certamente rappresenta una deroga, nel cui contesto, l’esercizio quotidiano della responsabilità genitoriale viene concentrato presso un genitore, ma le decisioni più importanti continuano ad essere assunte congiuntamente.
  3. c)  Affidamento super esclusivo, che rappresenta chiaramente una figura di origine pretoria.

Secondo il Tribunale essa rappresenta una forma rafforzata di affidamento esclusivo nella quale anche le decisioni di maggiore interesse vengono assunte unilateralmente dal genitore affidatario.

Il giudice descrive l’istituto come collocato all’apice di una scala progressiva di interventi limitativi della responsabilità genitoriale. L’affidamento super esclusivo, potrebbe configurarsi, almeno alla stregua della prospettiva ermeneutica concretamente seguita nel caso di specie, al ricorrere di particolari situazioni di pregiudizio come ultima misura praticabile, prima di accedere all’extrema ratio della decadenza. Ecco perché particolarmente condivisibile appare l’affermazione secondo cui l’affidamento super esclusivo costituisce una misura eccezionale e residuale.

Il Tribunale chiarisce che tale istituto non può essere utilizzato per risolvere conflitti genitoriali, difficoltà comunicative, divergenze educative o semplici tensioni familiari.

L’ordinanza sottolinea che la conflittualità, anche elevata, non basta di per sé a giustificare una simile compressione delle prerogative genitoriali. Occorrono, invece, situazioni straordinarie, caratterizzate appunto da agiti violenti, maltrattamenti, una grave inadeguatezza educativa e la manifesta incapacità di proteggere il minore.

La precisazione assume grande rilievo sistematico, perché evita il rischio di trasformare l’affidamento super esclusivo in uno strumento ordinario di gestione della conflittualità familiare.

Uno dei passaggi più ricercati della motivazione riguarda il rapporto tra affidamento super esclusivo e decadenza.

Il Tribunale evidenzia come i due istituti perseguano finalità differenti. La decadenza elide la titolarità della responsabilità genitoriale; l’affidamento super esclusivo, invece, lascia formalmente intatta tale titolarità ma ne limita profondamente l’esercizio. Si tratta di una distinzione fondamentale. L’ordinanza mostra chiaramente come il giudice abbia scelto una soluzione improntata al principio di proporzionalità. Pur riconoscendo la gravità della situazione, il Tribunale ritiene prematuro adottare una misura ablativa definitiva. L’affidamento super esclusivo viene così utilizzato quale strumento intermedio capace di garantire protezione immediata, in attesa di conoscere gli esiti degli imprescindibili approfondimenti istruttori attraverso cui vagliare la fondatezza della prospettazione attorea, pur supportata, sin dall’introduzione del giudizio, da un robusto e articolato quadro indiziario.

Non meno interessante è la parte relativa al mantenimento, laddove il giudice riconosce efficacia retroattiva all’obbligo contributivo, facendolo decorrere dalla proposizione della domanda.

L’argomentazione si fonda sul principio secondo cui il decorso dei tempi processuali non può danneggiare il soggetto che chiede tutela. Si tratta di una soluzione che appare pienamente coerente con la logica acceleratoria e protettiva della riforma Cartabia.

L’ordinanza del Tribunale di Lecce tratteggia, quindi, in modo chiaro e sintetico la fisionomia dell’istituto pretorio dell’affidamento super esclusivo, affrontando e valorizzando il concetto di violenza assistita e superando una visione tradizionale, di matrice adultocentrica, della bigenitorialità. 

Avv. Stefano Sinisi – Ondif Lecce

 

editor: Fossati Cesare