L'affidamento ai nonni

L’affidamento temporaneo del minore ai nonni tra tutela dell’interesse superiore del minore e flessibilità dei provvedimenti ex art. 473-bis c.p.c.
Nota a Trib. Lecce, Sez. II Civ., 6 luglio 2026, Giud. Francesca Caputo

di Jessica Scrascia, Ondif Lecce

Sabato, 1 Agosto 2026
Dottrina | Affidamento dei figli Sezione Ondif di Lecce
Scrascia_nota a Tribunale di Lecce 6.07.26 Scrascia_nota a Tribunale di Lecce 6.07.26
Tribunale di Lecce, provvedimento 6.07.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento del Tribunale di Lecce del 6 luglio 2026 affronta un tema di particolare interesse sistematico: la possibilità di disporre, in via temporanea, l’affidamento di una minore alla nonna materna in presenza di una situazione di fatto già concretizzatasi e in presenza di un’inadeguatezza dell’assetto familiare, pur senza pronunciare alcuna decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, caratterizzata da una lettura sempre più sostanziale del principio del superiore interesse del minore, valorizzando soluzioni elastiche e concretamente aderenti alla situazione esistente.

La peculiarità del pronunciamento risiede nell’avere il Giudice riconosciuto valore giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata. La minore vive stabilmente da circa due anni presso la nonna materna, ove la ragazza ha trovato la sua dimensione di tranquillità, lontano dai trambusti legati al difficile rapporto tra i genitori, entrambi residenti in altra regione. In tale quadro, la tutela disposta dal Tribunale è volta a garantire alla minore una stabilità emotiva, nel contesto nel quale oramai ha radicato delle abitudini di vita ed una integrazione anche dal punto di vista scolastico, relazionale e sociale. Il Giudice, quindi, ha formalizzato una situazione di fatto, quella del collocamento della ragazza presso la nonna, superando quella concezione rigidamente “genitore-centrica” dell’affidamento pur in assenza di una limitazione o decadenza della responsabilità in capo ai genitori, comunque in fase di accertamento. Il Tribunale non attribuisce all’ascendente una nuova responsabilità genitoriale in senso proprio, né sostituisce definitivamente i genitori nell’esercizio delle loro prerogative, ma individua nella nonna materna il soggetto concretamente più idoneo ad assicurare la protezione immediata della minore, rinviando ogni decisione definitiva all’esito della consulenza tecnica d’ufficio.

La motivazione evidenzia come il parametro decisivo non sia rappresentato dalla titolarità astratta della responsabilità genitoriale, bensì dalla concreta situazione rispondente alla soddisfazione dei bisogni della minore. Il Giudice sottolinea, infatti, che il padre non intrattiene da tempo alcun rapporto con la figlia, la quale manifesta un netto rifiuto nei suoi confronti, mentre la madre, residente stabilmente fuori regione, non è geograficamente nelle condizioni di seguire personalmente le esigenze quotidiane della bambina. In tale contesto l’affidamento alla nonna costituisce una soluzione di continuità, finalizzata a preservare l’equilibrio già raggiunto dalla minore.

Il provvedimento assume rilievo anche sotto il profilo processuale. Il Tribunale evita qualsiasi anticipazione di giudizio sulle capacità educative dei genitori e precisa espressamente che ogni valutazione definitiva rimane impregiudicata. Contestualmente dispone una consulenza tecnica particolarmente ampia, chiamata ad accertare non soltanto le competenze genitoriali delle parti, ma anche le dinamiche relazionali della minore con entrambi i rami familiari, le cause del rifiuto paterno e le eventuali possibilità di ricostruzione del rapporto con il padre.

Di particolare interesse è la previsione economica contenuta nella disposizione giudiziale. Il Tribunale dispone che entrambi i genitori contribuiscano direttamente al mantenimento della minore mediante corresponsione delle somme dovute alla nonna materna, individuata quale soggetto che sostiene concretamente le spese quotidiane della ragazza. Tale soluzione appare coerente con il principio secondo cui l’obbligo di mantenimento permane integralmente in capo ai genitori anche quando il minore venga temporaneamente collocato presso altri familiari.

La decisione valorizza indirettamente anche il ruolo degli ascendenti delineato dall’art. 317-bis c.c. Sebbene tale disposizione riconosca principalmente il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, quanto stabilito dal Tribunale di Lecce dimostra come, in presenza di circostanze eccezionali, gli stessi possano assumere una funzione ben più ampia, diventando il principale punto di riferimento educativo e affettivo del minore.

L’aspetto maggiormente degno di nota della pronuncia consiste proprio nell’avere riconosciuto rilevanza giuridica ad una situazione “di fatto”, già funzionante nella quotidianità, applicando il principio secondo cui ogni decisione deve essere adattata e orientata esclusivamente all’interesse concreto del minore.

Il disposto del Tribunale di Lecce costituisce, pertanto, un significativo esempio della crescente flessibilità del processo di famiglia introdotto dalla riforma Cartabia. Il Giudice dimostra come gli strumenti processuali oggi disponibili consentano di adottare provvedimenti “su misura”, modellati sulle specifiche esigenze del caso concreto e capaci di garantire una tutela immediata del minore.

In definitiva, il provvedimento conferma un orientamento destinato verosimilmente a consolidarsi: quando la rete familiare allargata abbia già assicurato nel tempo stabilità, continuità educativa e protezione effettiva del minore, il Giudice può valorizzarne il ruolo disponendo, anche in via temporanea, l’affidamento agli ascendenti. La centralità del principio del superiore interesse del minore impone, infatti, che si prescinda da qualunque rigido schema concettuale ponendo in essere quelle che, in base al singolo caso concreto, sono le specifiche condizioni che garantiscono la tutela, privilegiando quella continuità degli affetti e delle relazioni che assicurano stabilità emotiva ed educativa, prevalendo queste anche sulle tradizionali categorie formali della responsabilità genitoriale.

editor: Fossati Cesare