La tutela del minore tra violenza assistita, rifiuto relazionale e poteri officiosi del giudice nel nuovo rito di famiglia, di Sinisi e Zecca
Nota a Trib. Lecce, ordinanza 18 maggio 2026
Parole chiave: violenza assistita – art. 473-bis.15 c.p.c. – provvedimenti indifferibili – curatore speciale del minore – rifiuto genitoriale – responsabilità genitoriale – Riforma Cartabia.
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Con ordinanza del 18 maggio 2026 il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, interviene nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c., confermando misure già precedentemente adottate, in via indifferibile, a tutela di una minore esposta ad un clima di violenza assistita materna.
Il provvedimento trae origine dalle allegazioni paterne relative a comportamenti violenti e maltrattanti posti in essere dalla madre sia nei confronti del padre, sia alla presenza della figlia minore.
Già con precedente provvedimento del 18 marzo 2026, il Giudice disponeva il divieto di avvicinamento della madre alla figlia, demandando ai Servizi Sociali il monitoraggio della situazione familiare.
Successivamente, la progressiva emersione del disagio della minore, il rifiuto della stessa di proseguire gli incontri con la madre “in spazio neutro”, le risultanze raccolte dai servizi territoriali e dalla Curatrice Speciale, inducevano il Tribunale a confermare integralmente le misure protettive già adottate, rafforzando contestualmente la rete di sostegno psicologico e sociale.
L’ordinanza si inserisce, pienamente, nel quadro della Riforma Cartabia, che attribuisce ai provvedimenti indifferibili una funzione centrale nel sistema della tutela urgente del minore.
L’art. 473-bis.15 c.p.c. consente, infatti, al giudice di adottare, anche inaudita altera parte, tutti quei provvedimenti necessari quando vi sia il rischio che il tempo occorrente per la convocazione delle parti possa arrecare un pregiudizio imminente e irreparabile.
La norma rappresenta una delle innovazioni più significative del nuovo rito unitario della famiglia, poiché consente un intervento immediato nei casi caratterizzati da violenza domestica; conflittualità elevata; rischio psicologico per il minore; compromissione dell’equilibrio relazionale.
Nel caso di specie, il Tribunale valorizza proprio la funzione preventiva e cautelare della misura, ponendo al centro non già l’accertamento definitivo delle responsabilità genitoriali, bensì l’esigenza urgente di proteggere la minore da ulteriori traumi psicologici e dal permanere di un clima relazionale violento.
Particolarmente significativo appare il modo in cui il provvedimento affronta il tema della violenza assistita.
Il giudice non limita, infatti, la valutazione al mero dato materiale degli episodi conflittuali, ma valorizza il loro impatto sul vissuto emotivo della minore, la quale riferisce paura, turbamento e ricordi specifici di episodi violenti cui avrebbe assistito.
La decisione si colloca nel solco dell’orientamento, ormai consolidato, secondo cui la violenza assistita costituisce una forma autonoma di pregiudizio per il minore, idonea a incidere profondamente sul suo sviluppo psicologico e relazionale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’esposizione del minore alla violenza intra-familiare integra una grave violazione dei suoi diritti fondamentali, imponendo al giudice una tutela immediata e concreta. In tale prospettiva, l’ordinanza in esame appare coerente con l’approccio convenzionale derivante dagli artt. 3 e 8 CEDU e con i principi della Convenzione di Istanbul.
Uno dei passaggi più delicati del provvedimento riguarda il rifiuto della minore di incontrare la madre.
La relazione dei servizi sociali evidenzia infatti degli atteggiamenti di chiusura ed evitamento; una oppositività relazionale; una possibile alleanza con la figura paterna e le rappresentazioni negative della madre.
Tuttavia, il Tribunale evita accuratamente interpretazioni automatiche o ideologiche del rifiuto genitoriale.
Il provvedimento, infatti, pur dando atto della possibile influenza del conflitto familiare sul posizionamento della minore, non ricorre a categorie astratte o generalizzanti, ma valorizza l’ascolto diretto della minore da parte della curatrice speciale, il vissuto concreto riferito dalla stessa, il timore manifestato nei confronti della madre e il bisogno di protezione psicologica.
Si tratta di un approccio particolarmente importante nel panorama attuale, caratterizzato dal progressivo abbandono di schematismi interpretativi incapaci di cogliere la complessità delle dinamiche familiari ad alta conflittualità.
Il provvedimento offre poi un significativo esempio del ruolo assunto dal Curatore Speciale nel nuovo processo di famiglia.
La Curatrice Speciale ascolta personalmente la minore, raccoglie il suo vissuto emotivo, formula richieste protettive specifiche, individua percorsi terapeutici e di sostegno e propone interventi strutturati per l’intero nucleo familiare.
Il Tribunale aderisce integralmente alle indicazioni formulate dalla Curatrice, riconoscendole un ruolo sostanzialmente centrale nella costruzione della tutela giudiziale.
La figura del Curatore Speciale emerge così non soltanto quale rappresentante processuale del minore, ma come autentico soggetto di garanzia del suo interesse sostanziale, in linea con l’evoluzione impressa dalla Riforma Cartabia.
Particolarmente ampia appare l’attivazione dei poteri officiosi da parte del giudice.
L’ordinanza, infatti, conferma il divieto di avvicinamento, sospende ogni contatto anche telematico, dispone la prosecuzione dei percorsi sociali, incarica la neuropsichiatria infantile, impone un percorso di sostegno alla genitorialità e demanda al DSM una valutazione psicodiagnostica della madre.
Il provvedimento costruisce così una tutela “integrata”, fondata sul coordinamento tra autorità giudiziaria, servizi sociali, neuropsichiatria infantile, centro per le famiglie e DSM territoriale.
La decisione evidenzia chiaramente come il nuovo processo di famiglia non possa più essere concepito come mero luogo di composizione del conflitto giuridico, ma debba operare quale spazio di protezione multidisciplinare del minore.
Di particolare interesse è l’ammonimento rivolto a entrambi i genitori, ai quali viene imposto di collaborare pienamente con tutti i servizi incaricati, con espressa prospettazione di possibili limitazioni della responsabilità genitoriale in caso di inadempimento.
L’ammonimento assume qui una funzione non meramente formale, ma chiaramente responsabilizzante.
Il giudice ribadisce che la tutela del minore richiede un comportamento collaborativo delle parti e che l’ostacolo ai percorsi terapeutici o ai progetti sociali può costituire elemento valutabile ai fini di un corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Il provvedimento del Tribunale di Lecce costituisce un esempio significativo dell’approccio applicativo maturato dopo la Riforma Cartabia.
Il provvedimento conferma, inoltre, come il nuovo rito della famiglia tenda sempre più verso un modello di tutela e raccordo multilivello, nel quale l’intervento giudiziario si integra con quello terapeutico, sociale e psicologico, purchè le indicazioni del giudice siano puntuali e scadenzate, perimetrando il margine di azione, per evitare interventi indebiti.
In questa prospettiva, la decisione rappresenta un importante contributo alla costruzione di una giurisprudenza orientata, con precisione e puntualità, alla protezione effettiva del benessere evolutivo del minore, garantendo una pronta ed efficace tutela e adottando provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più “a misura” della persona.
di
Avv. Stefano Sinisi
Avv. Maria Grazia Zecca
editor: Fossati Cesare
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