Anche una condotta articolata in un numero limitato di episodi integra il reato di stalking - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 01 luglio 2026, n. 24283

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 01 luglio 2026, n. 24283; Pres. Pistorelli, Rel. Nerucci per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti persecutori, integra il reato ex art. 612-bis c.p. anche una condotta articolata in un numero limitato di episodi, distribuiti in un arco temporale non breve, purché caratterizzata da reiterazione, platealità, ricerca insistita del contatto fisico contra voluntatem e dalla manifestazione espressa dell'intento di interferire nella vita privata della vittima, sì da determinare un grave stato d'ansia e significative modifiche delle abitudini di vita (quale, nella specie, il cambio di scuola dei minori), non essendo necessario che tali episodi siano connotati da minaccia o violenza in senso stretto.



Stalking – Delitti contro la libertà individuale - Condotta rilevante – Numero di episodi rilevanti - Integrazione del reato; Rif. Leg. Art. 612-bis c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca