La mancata nomina del Curatore Speciale del minore nel giudizio in cui ne viene disposto l’affidamento al Servizio Sociale determina la nullità del procedimento. Cass. sez. I civ. ord. 6 luglio 2026, n. 22805

Giovedì, 9 Luglio 2026
Giurisprudenza | Minori | Avvocato | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/07/2026, n. 22805 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti de responsabilitate, il provvedimento che dispone l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, limitando la responsabilità genitoriale, costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare giustificata dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, per non avere sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. L'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un Curatore Speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei Servizi.

Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art. 5-bis della Legge 184/1983, che i compiti dei Servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori, non potendo, i Servizi, svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.

Vieppiù nella fase processuale che precede la sua adozione, in virtù della previsione di cui all'art. 336, quarto comma, c.c., va nominato un Curatore Speciale ex art. 78  c.p.c., i cui compiti vanno pure precisati, sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, con conseguente declaratoria di nullità del procedimento ove non si sia provveduto a tale nomina.

 

Rif. Leg. Artt. 333, 336 c.c.

Limitazioni dell’esercizio della responsabilità genitoriale – Affidamento del minore al Servizio Sociale – Definizione dei compiti - Nomina del Curatore Speciale – Contraddittorio - Nullità del procedimento

editor: Fossati Cesare