Il decreto di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è suscettibile di revoca o di modifica. Tribunale di Crotone, sent. 7 maggio 2026

Domenica, 14 Giugno 2026
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Tribunale di Crotone, sentenza 7.05.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che il difensore (cui può essere parificato il curatore speciale del minore) del cittadino non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto alla liquidazione del suo compenso è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, una volta intervenuta la liquidazione in favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica.

Il decreto di liquidazione dei compensi è infatti idoneo a divenire giudicato perché regolamentazione di interessi protetti dall’ordinamento giuridico che si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita: in assenza di opposizione, il Giudice che procede, chiamato a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l’ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello Stato, non può ufficiosamente intervenire sul provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l’esercizio di forme di autotutela.

Deve pertanto disporsi l’annullamento del provvedimento che ha revocato il decreto di liquidazione precedentemente emesso, nella sola parte in cui liquidava in favore dell’opponente, nella sua qualità di Curatore speciale del minore, una certa somma a titolo di esborsi sostenuti per le trasferte.

 

Rif. Leg. Art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., Artt. 281-decies e ss. c.p.c. e Art. 15 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

Patrocinio a Spese dello stato – Decreto di Liquidazione – Opposizione – Irrevocabilità – Diritto soggettivo


*Si ringrazia l'avv. Chiara Giroldi per la segnalazione

editor: Fossati Cesare