Interdizione legale: il trasferimento di residenza per effetto dell’ingresso nella casa circondariale non determina lo spostamento di competenza. Cass. Sez. I civ. ord. 26 giugno 2026, n. 21870
Premesso che la competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis, eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma secondo, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività, con riferimento all'interdetto legale, la competenza del giudice tutelare va individuata sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile, però, in sé, nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.
Pertanto, non va disposta la trasmissione degli atti relativi alla tutela dell'interdetta legale, solo in considerazione del sopravvenuto trasferimento della residenza di quest'ultima, dopo l'apertura della procedura, per effetto della sua disposta restrizione nella casa circondariale e nonostante rimanga immutato il domicilio del suo tutore.
Rif. Leg. Artt. 5, 343, 424 c.c.
Competenza per territorio – Interdizione legale – Trasferimento di residenza – Ingresso nella casa circondariale – Domicilio del tutore



