Reati sessuali: è legittimo il sequestro di tutti i supporti informatici a disposizione dell'indagato? - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 01 luglio 2026, n. 24164

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 01 luglio 2026, n. 24164; Pres. Pazienza, Rel. Andronio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Laddove il sequestro probatorio abbia per oggetto il reperimento di conversazioni o comunicazioni tra l'indagato e persone offese di reati in materia sessuale, o comunque coinvolte in tali reati, la pervasività e insidiosità dei rapporti oggetto di accertamento è tale da giustificare il sequestro di tutti i supporti informatici a disposizione dell'indagato stesso, per tutto il tempo necessario all'estrapolazione e analisi dei dati rilevanti, non essendo possibile predeterminare quali siano quelli contenenti le conversazioni o comunicazioni rilevanti, né quale sia la durata delle operazioni di raccolta della prova. La necessità di delimitazione del vincolo sul piano oggettivo e temporale deve infatti essere valutata, alla luce del principio di proporzionalità, in relazione alle esigenze investigative derivanti dalla fattispecie concreta.


Reati sessuali - Violenza sessuale - Sequestro probatorio - Sequestro di beni mobili e immobili in materia penale; Rif. Leg. Artt. 609-bis ss. c.p.

editor: Ferrandi Francesca