Comunione de residuo: la Cassazione ripercorre i presupposti - Cass. Civ., Sez. II, Sent., 23 giugno 2026, n. 21412

Cass. Civ., Sez. II, Sent., 23 giugno 2026, n. 21412; Pres. Falaschi, Rel. Papa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.



Regime patrimoniale famiglia - Impresa gestita da un solo coniuge - Comunione de residuo -Scioglimento della comunione legale; Rif. Leg. Artt. 177, 178 e 179 c.c.

 





editor: Ferrandi Francesca