Acquisto immobiliare in costanza di matrimonio, art. 179 c.c. e conto corrente cointestato: onere della prova sulla natura personale delle somme e comunione del bene - Corte d'Appello Bologna, Sez. I, sent. 7 ottobre 2025 n. 1687

Giovedì, 9 Aprile 2026
Giurisprudenza | Regime patrimoniale della famiglia | Comunione legale | Merito Sezione Ondif di Bologna
Corte d'Appello Bologna, Sez. I, sentenza 7 ottobre 2025 n. 1687 - Pres. De Rosa, Cons. Rel. Donofrio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di comunione legale tra coniugi, l’acquisto di un bene immobile da parte di uno solo dei coniugi dopo il matrimonio non è escluso dalla comunione ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f), c.c. per il solo fatto che nell’atto di acquisto sia resa la dichiarazione, con la partecipazione dell’altro coniuge, di impiego di denaro personale, ove tale dichiarazione non contenga l’indicazione specifica e puntuale della provenienza del prezzo dalla vendita o dal trasferimento di beni personali. 
In presenza dell’utilizzo di somme provenienti da conto corrente cointestato, opera la presunzione di pari appartenenza delle giacenze ex art. 1298, comma 2, c.c., superabile solo mediante prova rigorosa contraria, gravante sul coniuge che rivendichi la proprietà esclusiva del bene; in difetto, il bene deve ritenersi acquistato in comunione, con applicazione del principio dell’accessione ex art. 934 c.c. ai fabbricati edificati sul suolo.
 
Nel corso del matrimonio, la moglie acquistava un terreno edificabile intestandolo a sé sola, dichiarando nel rogito che il prezzo era stato pagato con denaro personale ai sensi dell’art. 179, lett. f), c.c.; l’acquisto veniva finanziato mediante somme tratte da un conto corrente cointestato ai coniugi. Sul terreno veniva successivamente edificata la casa coniugale. 
Il marito agiva in giudizio per l’accertamento della comunione legale del terreno e dei fabbricati, deducendo che il prezzo era stato corrisposto con risparmi comuni. Il Tribunale accoglieva la domanda; la decisione veniva integralmente confermata in appello, con rigetto dell’impugnazione principale e declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.
 
Comunione legale tra coniugi - Beni personali ed esclusione dalla comunione - Dichiarazione nell’atto di acquisto - Conto corrente cointestato - Presunzione di contitolarità delle somme - Onere della prova - Accertamento negativo - Accessione - Rif. Leg. artt. 179, commi 1, lett. c), d), f) e comma 2, 934, 1298, 2732 cod. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria