Il coniuge che ha sostenuto integralmente il pagamento delle rate del mutuo sulla casa familiare ha diritto alla restituzione della quota di spettanza dell'altro con decorrenza dalla data del provvedimento di separazione. Tribunale di Caltanissetta, Sent. 27 aprile 2026

Tribunale Caltanissetta, Sent., 27/04/2026, n. 391 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora il mutuo per l’acquisto della casa coniugale in comproprietà sia cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme corrisposte in costanza di matrimonio, ma solo quelle che il coniuge ha continuato a versare dopo la frattura dell'unione coniugale, formalizzata con il provvedimento di separazione da parte del Tribunale.

La non ripetibilità trova il suo fondamento negli obblighi di natura materiale e morale nascenti con il matrimonio ai sensi dell'art. 143  c.c. secondo il quale entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Tuttavia, a far data dalla separazione, tali obblighi vengono meno facendo riemergere le regole in materia di diritto civile e, in particolare, quelle dettate per le obbligazioni solidali, salvo diverso accordo tra le parti, anche recepito dall'Autorità Giudiziaria.

Rif. Leg. Artt. 143 c.c.

Mutuo cointestato – Onere di pagamento a carico di uno solo dei coniugi – Separazione coniugale – Irripetibilità – Obblighi nascenti dal matrimonio

editor: Fossati Cesare