Riconciliazione post-separazione e prova rigorosa: esclusione della comunione sull’immobile acquistato e rilevanza degli accordi di separazione - Trib. Milano, Sez. IV, sent. 3 febbraio 2026 n. 910
Venerdì, 8 Maggio 2026
Giurisprudenza
| Separazione dei coniugi
| Riconciliazione
| Regime patrimoniale della famiglia
| Merito
Sezione Ondif di Milano
In tema di comunione legale, il coniuge che invochi il ripristino del regime patrimoniale per intervenuta riconciliazione successiva alla separazione personale deve fornire prova piena e univoca della ricostituzione della comunione materiale e morale di vita; in difetto, l’immobile acquistato da uno dei coniugi dopo l’omologa della separazione non può dirsi caduto in comunione. È, inoltre, decisiva la successiva regolazione pattizia in sede di separazione/divorzio, ove le parti, con dichiarazioni negoziali inserite nel verbale omologato, riconoscano l’esclusiva titolarità del bene in capo a uno dei coniugi, con efficacia vincolante e titolo idoneo alla trascrizione nei casi di trasferimento.
La moglie chiedeva di accertare la comproprietà (pro indiviso) di un immobile acquistato nel 2007 dall’ex marito, sostenendo che, dopo una separazione consensuale omologata nel 2005, i coniugi si sarebbero riconciliati nello stesso anno, con ripristino della comunione legale; deduceva a sostegno un testamento olografo del coniuge e le dichiarazioni contenute nei successivi ricorsi congiunti.
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda, ritenendo non provata in modo incontrovertibile una riconciliazione (intesa come ripresa effettiva della comunione di vita e di intenti) in data certa e antecedente all’acquisto. In ogni caso, il giudice ha valorizzato le dichiarazioni rese nel ricorso di separazione del 2018, ove la moglie riconosceva l’esclusiva proprietà dell’immobile in capo al marito e dichiarava la definizione dei rapporti economico-patrimoniali, con conseguente rigetto della pretesa di comunione e condanna alle spese.
Comunione legale - Separazione personale - Scioglimento della comunione – Riconciliazione - Onere della prova - Prova piena e univoca - Acquisti durante la separazione - Accordi di separazione/divorzio - Riconoscimento di proprietà - Atto pubblico – Trascrizione – Rif. Leg. artt. 154, 157, 162, 191, 2657 e 2699 c.c.; art. 183, co. 6, c.p.c.; art. 5 L. n. 98/2013 (mediazione); art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 (come introdotto dall’art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010); art. 69 del DPR 3 novembre 2000, n. 396.
editor: Cianciolo Valeria
|
Sabato, 12 Settembre 2026
Simulazione e compravendita immobiliare tra il padre della moglie e i coniugi ... |
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Prestiti tra coniugi e prova dell’obbligo restitutorio - Corte d'Appello Firenze, Sez. ... |
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Mantenimento arretrato e mutuo comune - Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sent. ... |
|
Martedì, 1 Settembre 2026
Separazione, assegni di mantenimento e utili societari non distribuiti |



