Inammissibile in sede di legittimità la censura volta ad una rivalutazione dei fatti e delle prove che hanno condotto il giudice del merito a riconoscere alla moglie l’assegno divorzile. Cass. sez. I civ. ord. 22 giugno 2026, n. 21137
Dal momento che solo il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. in L. n. 114 del 2014, corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia, è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo p.e.c. riferibile alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è da ritenersi nulla, e non inesistente, non potendo tuttavia la nullità essere mai pronunciata qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, come stabilito dall'art. 156, terzo comma, c.p.c.
E’ peraltro inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come nel caso in cui il ricorrente abbia, prima di tutto, dedotto la mancata deduzione, da parte della Corte d'Appello, della convivenza more uxorio stabilmente avviata dalla moglie con un altro uomo, pure accertata nel corso del giudizio, ai fini della determinazione dell'assegno, senza illustrare la decisività della circostanza, tenuto conto del fatto che la previsione dell'assegno di divorzio è stata giustificata dalla Corte territoriale in considerazione della ritenuta funzione compensativa dello stesso, non automaticamente esclusa dalla instaurazione di una convivenza stabile con un'altra persona.
Del pari inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valenza probatoria degli elementi considerati dalla Corte d'Appello in ordine alle migliori condizioni economiche della moglie o l'allegazione del matrimonio contratto dalla controricorrente nel luglio 2025, successivamente al deposito della sentenza impugnata.
Rif. Leg. Art. 156 c.p.c.; Art. 5, comma 6, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.;
Notifica a mezzo pec – Nullità – Raggiungimento dello scopo – Rivalutazione dei fatti – Inammissibilità
editor: Fossati Cesare
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