Nullità assoluta del giudizio di appello e della sentenza definitoria per pretermissione di un coerede litisconsorte necessario, sorto dalla morte di una parte nel corso del primo grado -Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 giugno 2026 n. 20865
La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali assumono la posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali, indipendentemente dalla scindibilità del rapporto sostanziale. In fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di tali eredi, ancorché contumaci nel primo grado. La mancata evocazione di un coerede litisconsorte necessario rende il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce affetti da nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado, inclusa la sede di legittimità, qualora la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti. Se la non integrità del contraddittorio non è rilevabile direttamente dagli atti, l'onere di indicare le persone dei litisconsorti pretermessi e di provare i presupposti di fatto e di diritto della loro qualità di litisconsorti necessari, come l’esistenza o accettazione dell'eredità, incombe all'eccipiente. Tuttavia, in sede di legittimità, è ammissibile il deposito di nuovi documenti per comprovare la propria qualità di erede e l'accettazione dell'eredità, qualora la nullità della sentenza impugnata sia originata da vizi radicali del procedimento che attengono alla legittimità del contraddittorio.
L'assunzione della qualità di erede in un atto pubblico (es. procura speciale redatta innanzi al Console italiano all'estero, con funzione notarile) determina, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione espressa dell'eredità, comprovando la legittimazione del ricorrente come coerede litisconsorte necessario.
Il coerede pretermesso non ha l'obbligo di attivarsi processualmente per la costituzione in prosecuzione; la controparte del de cuius ha l'onere di accertare l'esistenza di altri eredi, anche in presenza di costituzione di alcuni di essi.
Accettazione espressa dell'eredità - Onere della prova - Integrazione del contraddittorio – Nullità del giudizio di appello e della sentenza - Rif. Leg. artt. 102, 110, 331, 360, comma 1, n. 4, 372 c.p.c.; art. 19 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Funzione notarile del Console italiano all'estero)
editor: Cianciolo Valeria
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