La moglie che non ha diritto all’assegno divorzile è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Cass. sez. I civ. ord. 5 giugno 2026, n. 18161

Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/06/2026, n. 18161 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora i presupposti dell'assegno divorzile non siano stati ritenuti sussistenti e nemmeno siano stati emessi in sede presidenziale o istruttoria provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione, la moglie è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di assegno di mantenimento a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo "status" sino al momento in cui venga documentato l'ultimo pagamento, dovendosi, ai fini del calcolo dei termini per proporre l'impugnazione, tenere conto della sospensione feriale ai sensi dell'art. 1 Legge 7 ottobre 1969 n. 742

Rif. Leg. Artt. 156, 337-ter; Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 1, 3 Legge 7 ottobre 1969 n. 742

Assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli - Assegno divorzile – Presupposti – Assenza – Restituzione – Produzione di nuovi documenti in appello – Disciplina applicabile ratione temporis – Sospensione feriale dei termini

editor: Fossati Cesare