La moglie che non ha diritto all’assegno divorzile è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status. Cass. sez. I civ. ord. 5 giugno 2026, n. 18161
Premesso che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora i presupposti dell'assegno divorzile non siano stati ritenuti sussistenti e nemmeno siano stati emessi in sede presidenziale o istruttoria provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione, la moglie è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di assegno di mantenimento a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo "status" sino al momento in cui venga documentato l'ultimo pagamento, dovendosi, ai fini del calcolo dei termini per proporre l'impugnazione, tenere conto della sospensione feriale ai sensi dell'art. 1 Legge 7 ottobre 1969 n. 742
Rif. Leg. Artt. 156, 337-ter; Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 1, 3 Legge 7 ottobre 1969 n. 742
Assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli - Assegno divorzile – Presupposti – Assenza – Restituzione – Produzione di nuovi documenti in appello – Disciplina applicabile ratione temporis – Sospensione feriale dei termini
editor: Fossati Cesare
|
Sabato, 5 Settembre 2026
Mantenimento arretrato e mutuo comune - Corte d'Appello Palermo, Sez. II, sent. ... |
|
Domenica, 30 Agosto 2026
Spese di lite |
|
Sabato, 29 Agosto 2026
Assegno divorzile e quota di TFR |
|
Domenica, 23 Agosto 2026
Sul quantum dell’assegno divorzile |



