Reati sessuali e illecito trattamento dei dati personali - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 giugno 2026, n. 20043
In tema di protezione dei dati personali, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al Reg. UE 2016.679 e al d.lgs. n. 196.2003, la nozione di “persona fisica identificabile” non richiede che l’interessato sia riconoscibile dall’intera collettività o da un pubblico indifferenziato: è sufficiente che egli sia identificabile anche solo da una cerchia circoscritta di soggetti (quali parenti, amici, conoscenti, o persone comunque coinvolte nel fatto di cronaca), sicché è illecito il trattamento di dati che consenta tale riconoscibilità, pur in assenza dell’indicazione del nome o di altri dati anagrafici.
Violenza sessuale - Protezione dei dati personali – Illecito trattamento di dati personali - Diritto di cronaca - Persona fisica identificabile – Nozione; Rif. Leg. Reg. UE 2016.679 e d.lgs. n. 196.2003; art. 10 CEDU
editor: Ferrandi Francesca
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