Trust e imposta sulle donazioni: tassazione solo al trasferimento finale - Cass. Civ., Sez. V, ord. 11 aprile 2026 n. 9149

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 11 aprile 2026 n. 9149 – Pres. Stalla, Cons. Rel. Paolitto per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di trust, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo si realizza soltanto quando si verifica un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, con attribuzione patrimoniale definitiva e non meramente strumentale; ne consegue che né l’atto istitutivo del trust né l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee integrano, di per sé, un autonomo presupposto d’imposta, essendo imponibile soltanto l’eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario.
 
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a imposta di donazione, oltre che a imposte ipotecaria e catastale, l’atto di dotazione patrimoniale di un trust. La Commissione regionale, in sede di rinvio, aveva accolto la tesi dell’Ufficio, ritenendo che l’atto comportasse un reale trasferimento di beni e, quindi, un arricchimento tassabile.
La trustee aveva impugnato la decisione in cassazione, deducendo, tra l’altro, che la CTR avesse esaminato una questione già preclusa dalla precedente sentenza rescindente e, soprattutto, che il trust non fosse soggetto a imposizione al momento della sola dotazione, poiché la segregazione patrimoniale non coincide con un effettivo trasferimento di ricchezza.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito. Ha ribadito un principio ormai consolidato: nel trust l’imposizione non colpisce l’atto istitutivo né il conferimento dei beni al trustee, perché tali atti hanno funzione meramente segregativa e strumentale; il tributo diventa dovuto soltanto quando i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari finali.
La Corte ha inoltre richiamato la più recente evoluzione normativa, che si è mossa nella stessa direzione della giurisprudenza, confermando che il prelievo fiscale va collegato al trasferimento effettivo di ricchezza e non alla mera costituzione del vincolo di destinazione. In conclusione, il ricorso originario della contribuente è stato accolto e l’avviso di liquidazione annullato.
 
Trust - Imposte di successione e donazione - Atto di dotazione - Segregazione patrimoniale - Trasferimento di ricchezza - Beneficiario finale - Vincolo di destinazione - Presupposto impositivo - Tassazione finale - Rif. Leg.  art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286; artt. 87, comma 1, e 90 del D. Lgs. 1 agosto 2025, n. 123.

editor: Cianciolo Valeria