Tra gli indicatori del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio vi è ricompresa la pregressa fruizione di un immobile di villeggiatura - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 aprile 2026, n. 10023

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 aprile 2026, n. 10023; Pres. Acierno, Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale, il giudice del rinvio, a seguito di cassazione per violazione di legge in ordine ai criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., deve procedere ad una nuova e complessiva valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, tenendo conto dell'intero patrimonio (anche immobiliare) e delle effettive capacità reddituali, potendo ricomprendere, tra gli indicatori del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche la pregressa fruizione di un immobile di villeggiatura, non come bene "indennizzabile" in sé, ma quale espressione di uno standard complessivo di vita.


Separazione personale - Assegno di mantenimento – Indicatori del tenore di vita - Valutazione delle condizioni economico-patrimoniali – Giudice del rinvio; Rif. Leg. Art. 156 c.c.

 

editor: Ferrandi Francesca