Amministrazione di sostegno e ruolo del Pubblico Ministero: sulla necessità dell’impulso processuale del ricorrente e sul rinvio pregiudiziale ex art. 363‑bis c.p.c. - G. T. di Termini Imerese, ordinanza 9 ottobre 2025

Giovedì, 9 Aprile 2026
Giurisprudenza | Merito | Amministrazione di Sostegno | Processo civile Sezione Ondif di Termini Imerese
Giudice Tutelare di Termini Imerese, ordinanza 9 ottobre 2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti per la nomina dell’amministratore di sostegno promossi dal Pubblico Ministero, la persistente mancata comparizione dell’organo requirente alle udienze, a fronte dell’assenza di altre parti costituite che coltivino il processo, pone una questione di diritto di carattere processuale circa la necessità, o meno, di un impulso effettivo della parte istante per la prosecuzione del giudizio.
Tale questione, alla luce della riforma del processo civile (D.Lgs. n. 149/2022) e del rinvio operato dall’art. 473‑bis, comma 2, c.p.c., investe l’individuazione del modello procedimentale applicabile (processo di cognizione ovvero procedimento camerale), nonché l’interpretazione dell’inciso «provvede comunque sul ricorso» di cui all’art. 407, comma 3, c.c., rendendo ammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363‑bis c.p.c.
 
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese proponeva ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una persona maggiorenne, ospite di una comunità terapeutica assistita. Il Giudice Tutelare, ritenuta la competenza, disponeva l’integrazione del ricorso e la notificazione agli interessati, delegando un giudice onorario per l’audizione della beneficianda.
Nonostante la regolare instaurazione del procedimento, il Pubblico Ministero, unico soggetto formalmente costituito, non compariva alle udienze fissate, limitandosi al deposito di una memoria scritta nella quale sosteneva l’irrilevanza della propria assenza, ritenendo sufficiente la mera informazione dell’ufficio requirente per assicurare la regolare prosecuzione del giudizio.
Il Giudice Tutelare, ravvisando gravi difficoltà interpretative e rilevando la natura dirimente e ricorrente della questione – accentuata dal nuovo assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia – disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363‑bis c.p.c., sospendendo il procedimento e riservando l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della persona fragile.
L’ordinanza si segnala per aver tematizzato, in modo sistematico, la tensione tra funzione pubblicistica della tutela del soggetto debole e struttura dialettica del processo civile, interrogandosi se l’iniziativa del Pubblico Ministero possa esaurirsi nel solo deposito del ricorso o se, invece, sia necessario un impulso processuale effettivo e continuativo, pena il rischio di uno svuotamento del contraddittorio e della terzietà del giudice.
 
Amministratore di sostegno - Nomina di un amministratore di sostegno – Istruttoria nel procedimento di amministrazione di sostegno -Conseguenze della mancata comparizione delle parti nel processo di cognizione – Mancata presenza del P.M. - Garanzia dell'effettività della tutela del soggetto debole - Procedimenti in camera di consiglio - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione - Rif. Leg. art. 407, comma 3, cod. civ.; artt. 69, 181, 309, 363‑bis, 473‑bis.2, 473‑bis.54, 473‑bis.55, 473‑bis.58, 737 e ss. cod. proc. civ. 

editor: Cianciolo Valeria