L’assegno di mantenimento in favore della prole non è compensabile con crediti di altra natura. Tribunale di Napoli, sent. 23 marzo 2026
Avendo, l'assegno di mantenimento in favore della prole, natura strettamente alimentare, esso non può essere oggetto di compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 447, comma 2, c.c. Per contro, è da escludere la natura alimentare del credito per il mantenimento del coniuge, se non in specifiche situazioni, in quanto, in generale, caratterizzato da vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati alle primarie esigenze di sopravvivenza.
Nella fattispecie, derivando, il credito azionato dalla convenuta a mezzo dell'atto di precetto, dalla sentenza resa a conclusione del procedimento penale nel quale l'imputato è stato condannato al risarcimento dei danni da reato nei confronti dell'ex-coniuge, esso non è compensabile con il credito vantato dall’opponente in virtù della sentenza di separazione con la quale è stato disposto l'affidamento al padre delle figlie e l'obbligo in capo alla madre di versare mensilmente un contributo al mantenimento della prole, successivamente rideterminato in sede di divorzio.
Rif. Leg. Artt. 156, 337-ter, 447 e ss. c.c.
Compensazione – Crediti di natura alimentare – Contributo al mantenimento della prole – Contributo al mantenimento del coniuge – Risarcimento danni da reato
editor: Fossati Cesare
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