Azione di disconoscimento della paternità non accoglibile qualora dalle emergenze processuali risulti maturato il termine di decadenza. Cass. sez. III civ. ord. 30 marzo 2026, n. 7649

Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/03/2026, n. 7649 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pur non potendosi mettere in dubbio il carattere - anche gravemente - negligente della condotta professionale tenuta dagli avvocati responsabili della redazione di un ricorso per il disconoscimento della paternità così fortemente lacunoso da non consentire di verificare il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art.244  c.c., non è censurabile il rigetto della domanda da parte del Giudice del merito, qualora nel corso del procedimento non sia emersa la prova - l'onere di fornire la quale incombe sul creditore-danneggiato - del nesso causale tra la descritta condotta e il pregiudizio lamentato dal cliente, avuto riguardo alla circostanza che elementi di prova della precedente conoscenza da parte del ricorrente dell'adulterio della moglie (conoscenza collocabile già al momento del concepimento o comunque oltre il limite temporale annuale di cui all'art.244  c.c.), avrebbero potuto essere desunti da quanto evidenziato nel ricorso per separazione personale richiamato nel corso del giudizio; perciò anche qualora i difensori avessero conformato la loro condotta ai canoni della diligenza professionale, l'azione di disconoscimento della paternità, sulla base di un giudizio probabilistico, non sarebbe stata comunque verosimilmente accolta.

 

Rif. Leg. Art. 244 c.c.

Azione di disconoscimento di paternità – Decadenza – Prova – Separazione personali – Circostanze dedotte

editor: Fossati Cesare