No alla compensazione tra spese legali e somme versate spontaneamente per il mantenimento di coniuge e figli. Giudice di Pace di Gorizia, sent. 16 febbraio 2026

Domenica, 22 Marzo 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Gorizia
Giudice di Pace di Gorizia, sentenza n. 35 del 16.02.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le somme versate spontaneamente a titolo di contributo al mantenimento di ex coniuge e figli, in assenza di obbligo giuridico e in conseguenza di un errore interpretativo del contenuto dell’Ordinanza presidenziale, dovendo qualificarsi in termini di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. adempiute in esecuzione di doveri morali e sociali e in ciò non travalicando i limiti di proporzionalità e adeguatezza, sono irripetibili e pertanto non compensabili giudizialmente con il credito vantato dalla moglie avente ad oggetto il pagamento delle spese legali stabilite in suo favore dalla sentenza di divorzio.

 

Rif. Leg. Art. 1243, 2034 c.c.

Contributo al mantenimento di coniuge e figli – Obbligazioni naturali – Irripetibilità – Proporzionalità e adeguatezza – Compensazione giudiziale – Credito – Spese legali

editor: Fossati Cesare