Modifica delle condizioni di separazione e fatti sopravvenuti: nuovo principio dalla Cassazione - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 marzo 2026, n. 6176
Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell'art. 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l'obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest'ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell'habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni).
Separazione dei coniugi – Modifica delle condizioni di separazione – Accordi di separazione – Fatti sopravvenuti; Rif. Leg. Art. 156 c.c.



