Separazione con addebito per infedeltà coniugale e convivenza more uxorio: onere della prova, esclusione dell’assegno di mantenimento e limiti del sindacato di legittimità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026 n. 5896

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026 n. 5896 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, la violazione dell’obbligo di fedeltà, ove accertata, costituisce, secondo l’id quod plerumque accidit, causa idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, motivo di addebito, salvo che il coniuge infedele fornisca la prova che la crisi coniugale fosse già insorta in epoca anteriore e fosse indipendente da tale condotta. La convivenza stabile e continuativa “more uxorio” instaurata successivamente esclude il diritto all’assegno di mantenimento, ove il coniuge richiedente non dimostri che essa non incida in senso migliorativo sulle proprie condizioni economiche né l’impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.


Separazione con addebito - Responsabilità della separazione - Diritto all'assegno - Convivenza stabile e continuativa “more uxorio” - Rif. Leg. artt. 143, 151 e 156 cod. civ.; artt. 92, 115, 360 co. 1, n. 3) e. 5) c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria