Affido esclusivo alla madre e incontri protetti con il padre maltrattante in caso di rifiuto del minore di frequentare il genitore. Tribunale di Venezia, sent. 15 dicembre 2025
La grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che possono fondare la domanda di affidamento esclusivo. Posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie appare opportuno disporre l’affido esclusivo del minore alla madre, in ragione della forte conflittualità tra le parti, che, traducendosi in continue accuse, incapacità di assumere scelte condivise e di collaborare nell’interesse del figlio, si riverbera negativamente sullo sviluppo psico-fisico del minore. Tale decisione si fonda anche sul rilievo che la madre da sempre ha rappresentato un punto di riferimento costante nella vita del figlio, mentre il padre ha avuto anche periodi di assenza nella vita del minore, che oggi lo rifiuta.
Peraltro qualora un figlio provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - come nel caso in esame - ciò costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore ed indipendentemente dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se il prosieguo degli incontri con il genitore avversato possa condurre ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa.
Nel caso di specie, appare opportuno disporre che gli incontri padre - figlio avvengano con cadenza settimanale presso la sede dei Servizi Sociali, alla presenza di un educatore, secondo un calendario predisposto dal Servizio che preveda almeno un incontro settimanale, sentite le parti e considerati gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore.
Rif. Leg. Art. 337-quater c.c.
Affido esclusivo – Conflittualità genitoriale - Maltrattamenti in danno della madre – Rifiuto genitoriale – Incontri protetti – Prosecuzione - Calendario predisposto dai Servizi Sociali



