Il concreto ed effettivo interesse del minore deve orientare la decisione sul collocamento del minore. Cass. sez. I civ. ord. 26 gennaio 2026, n. 1768

Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/01/2026, n. 1768 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che, secondo la declinazione in ambito convenzionale europeo, il "best interests of the child" riesce a definire l'indole composita e multidimensionale dell'istituto in cui convergono, anche, salute, istruzione ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, contenuti alla cui congiunta valutazione, di volta in volta, e in relazione alle singole fattispecie scrutinate, i giudici di merito sono chiamati, l'"interesse del minore", divenuto, nel lessico fatto proprio anche dalla giurisprudenza nazionale, "il migliore interesse del minore" o, ancora, "la soluzione migliore per il bambino o l'adolescente", nel tempo è stato utilizzato in un bilanciamento motivato e proporzionato, all'interno del quale permane la valutazione di altri interessi, senza che la posizione del minore di età debba sempre prevalere.

La specificità del caso concreto diviene l'occasione per dare contenuto, di volta in volta e in concreto, al best interest quale strumento capace di orientare la ricerca della migliore soluzione per il minore anche con superamento di ogni presunzione.

Pertanto, nel disporre il regime di collocamento del minore, nella specie paritario, occorre rispettare nella sua ritenuta declinazione, al momento e in concretezza, la realizzazione del migliore interesse del minore, dovendosi bilanciare da una parte, il mantenimento dell'acquisita socialità del figlio, e dall'altra il bisogno di consolidare, con gradualità, abitudini di vita quanto alla relazione con l’uno o l’altro genitore.

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.

Collocazione paritaria del minore – Interesse del minore – Gradualità – Relazione con il genitore

editor: Fossati Cesare