Figlio maggiorenne non economicamente indipendente: i genitori sono tenuti a contribuire alle spese per gli studi all’estero nei limiti delle proprie disponibilità reddituali ed economiche. Tribunale di Genova, Ord. 13 gennaio 2026

Giovedì, 5 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Figli maggiorenni | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Est. Lucca, ord. 13.01.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A fronte della mancata dimostrazione del fatto che i genitori avessero deciso insieme e stabilito di finanziare insieme il progetto degli studi all’estero, della quantificazione precisa di tali costi rimasti autodichiarati, del mutamento delle condizioni del padre rispetto a quanto previsto nei loro pregressi accordi sul mantenimento, dell’impegno, da parte della ricorrente, nonostante la propria età, a svolgere la propria parte, sia per quanto riguarda il proprio mantenimento sia gli impegni di studio, non si può accogliere la richiesta della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, di assolvimento, da parte della madre, dei gravosi oneri del percorso di studi all’estero, con conseguente revoca dei provvedimenti del primo giudice emessi in via di urgenza.

Per il suo mantenimento la figlia potrà contare su un contributo mensile da parte di ciascuno dei genitori, consono alle proprie disponibilità reddituali ed economiche, oltre al pagamento alla metà delle spese straordinarie specificamente concordate tra gli stessi.

Ad integrazione dell’istruttoria e in previsione della remissione al collegio per la decisione, vanno disposti necessari accertamenti reddituali.

Rif. Leg. Artt. 337-septies c.c.; Artt. 473-bis.15, 473-bis.22 c.p.c.

Mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente – Accordi tra i coniugi – Difetto di prova – Accertamenti della polizia tributaria – Onere di mantenimento dei figli – Contributo a carico dei genitori – Spese straordinarie

editor: Fossati Cesare