L’anticipazione del contraddittorio riduce il rischio di oscillazione nei provvedimenti cautelari. Tribunale di Lecce, Est. Carra, Ord. 29 luglio 2025

La nota di Stefano Sinisi nella sezione Dottrina a questa pagina

Sabato, 24 Gennaio 2026
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Trib. Lecce, Sez. II, Est. Carra, ordinanza 29.07.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti cautelari promossi ex art. 473-bis.15 cpc, l’anticipazione del contraddittorio, lungi dal costituire ostacolo alla somministrazione di una risposta adeguata alla prospettata esigenza di tutela urgente, rappresenta piuttosto uno strumento di rafforzamento della qualità decisionale, idoneo a ridurre il rischio di oscillazione dei giudizi.

Risponde ad un’esigenza difensiva incomprimibile la possibilità per il difensore della parte ricorrente di depositare una memoria in replica, in tutto assimilabile alla disciplina prevista dall’art. 473-bis.22 cpc.

Rif. Leg. art.473 bis 15 c.p.c. – art. 473-bis.17 cpc – art. 473-bis.22 cpc

provvedimenti indifferibili – Contraddittorio anticipato – diritto di replica – ammissibilità – provvedimenti indifferibili – provvedimenti temporanei e urgenti – sovrapponibilità - analogia

editor: Fossati Cesare