Inammissibile l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del Tribunale che dispone in ordine ai pernottamenti e alla frequentazione con il padre. Corte d’Appello di Potenza, decr. 5 giugno 2026
In applicazione del secondo comma dell’art. 473-bis.24 c.p.c., venendo la stessa ad incidere su di un provvedimento pronunciato dal Tribunale in corso di causa, va dichiarata inammissibile l’istanza cautelare contenuta nel reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. che ha richiesto, in via preliminare e d’urgenza, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del Tribunale limitatamente alla statuizione che prevedeva due pernottamenti infrasettimanali del minore presso la madre e alla statuizione relativa alla frequentazione dell’altro figlio minore presso il padre.
La richiesta di sospensiva di cui si tratta si riferisce, infatti, a due previsioni del giudice procedente che non hanno integrato sostanziali modifiche della collocazione di entrambi i minori, non risultando pertanto sussumibile nel secondo comma dell’art. 473-bis.24 c.p.c. ove è contemplato il reclamo anche contro i provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, sia pure con un ambito ben delimitato, trattandosi di provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale o prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento.
Rif. Leg. Art. 473-bis.24 c.p.c.
Istanza cautelare – Ordinanza in corso di causa – Provvedimenti sul pernottamento e sulla frequentazione – Sospensione dell’efficacia esecutiva – Reclamo - Inammissibilità
*si ringrazia l'avv. Elsa Lucia Maffei presidente sez. Ondif Matera



