Contraddittorio anticipato nei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., di Stefano Sinisi

a questa pagina la pronuncia del 

Tribunale di Lecce II sezione - 29.07.2025

Sabato, 24 Gennaio 2026
Dottrina | Tutela cautelare | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Lecce
Sinisi_contraddittorio anticipato Sinisi_contraddittorio anticipato

L’art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, si colloca nel cuore del nuovo processo della famiglia e dei minori, quale strumento deputato a fronteggiare situazioni di urgenza che richiedano un intervento immediato del giudice, prima ancora della prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. La norma, nel suo impianto testuale, sembra disegnare un modello procedimentale tendenzialmente inaudita altera parte, con successiva instaurazione del contraddittorio mediante udienza di conferma, modifica o revoca.

L’ordinanza in commento si segnala per l’esplicita presa di posizione del Giudice Delegato in ordine alla non vincolatività di tale schema, affermando la possibilità – e, in taluni casi, l’opportunità – di anticipare il contraddittorio prima dell’adozione dei provvedimenti indifferibili, valorizzando i principi costituzionali e la struttura triadica del processo.

Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza è l’affermazione secondo cui lo schema delineato dall’art. 473-bis.15 c.p.c. avrebbe valenza meramente indicativa e non cogente.
Il giudice osserva come la lettera della norma non contenga un espresso divieto di instaurazione preventiva del contraddittorio.

Questa interpretazione si pone in linea con un orientamento ermeneutico costituzionalmente orientato, volto a evitare che l’urgenza si traduca in una compressione automatica del diritto di difesa. In tal senso, l’ordinanza valorizza il principio dell’audiatur et altera pars quale regola generale del processo, derogabile solo in presenza di un’effettiva e motivata impossibilità.

Particolarmente significativa è la riflessione del giudice sul rischio insito nell’adozione di provvedimenti indifferibili fondati esclusivamente sulla prospettazione unilaterale della parte istante.
L’ordinanza sottolinea come l’immediata efficacia esecutiva di tali provvedimenti imponga un elevato standard di prudenza, onde evitare “determinazioni al buio” destinate a essere successivamente modificate o revocate.

In questa prospettiva, l’anticipazione del contraddittorio viene letta non come un ostacolo alla somministrazione di una risposta adeguata alla prospettata esigenza di tutela urgente, bensì come uno strumento di rafforzamento della qualità decisionale, idoneo a ridurre il rischio di oscillazioni provvedimentali che, nel delicato ambito familiare, possono produrre effetti destabilizzanti sul minore.

Altro profilo di notevole interesse riguarda l’ammissibilità della memoria depositata dalla parte istante in prossimità dell’udienza. A tal proposito, il giudice riconduce tale facoltà a un’esigenza difensiva incomprimibile, assimilabile a quella disciplinata dall’art. 473-bis.17 c.p.c. (“Ulteriori difese”), applicato in via analogica sulla base del principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.

Si tratta di una soluzione che appare coerente con il nuovo processo familiare, caratterizzato da una spiccata flessibilità e dalla centralità del contraddittorio effettivo. L’ordinanza esclude, con argomentazione netta, che possano sollevarsi eccezioni di rito fondate su un formalismo incompatibile con la tutela sostanziale degli interessi in gioco.

L’ordinanza mette in luce la parziale sovrapponibilità contenutistica tra i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. e quelli temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.

Tale osservazione consente di leggere i primi non come un “micro-procedimento autonomo”, ma come una fase anticipatoria funzionalmente collegata alla regolamentazione complessiva della responsabilità genitoriale.

In questo quadro, la scelta di adottare provvedimenti indifferibili all’esito di un’udienza in contraddittorio appare coerente con la logica di continuità del nuovo rito, evitando inutili duplicazioni e successive revoche.

Di particolare rilievo, anche sotto il profilo sistematico, è la netta presa di distanza del giudice dalle relazioni dei Servizi Sociali, ritenute eccentriche rispetto al mandato conferito e fondate su mere impressioni soggettive.

L’ordinanza ribadisce con forza che valutazioni sulle competenze genitoriali e proposte di collocamento del minore non possono fondarsi su colloqui non verificabili né sostituirsi al giudizio giurisdizionale.

Tale passaggio assume un valore che travalica il caso concreto, ponendosi come monito contro una prassi, talvolta diffusa, di indebita interferenza che viene a determinarsi nell’iter formativo della decisione giudiziale, per effetto dell’arbitraria formulazione di valutazioni para-peritali, che si connotano, a loro volta, per il fatto di essere prive di adeguato fondamento metodologico.

L’ordinanza del Tribunale di Lecce rappresenta un contributo di indubbio interesse nel processo di assestamento interpretativo del nuovo rito della famiglia.

Essa propone una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 473-bis.15 c.p.c., riaffermando il ruolo centrale del contraddittorio, anche – e forse soprattutto – nelle fasi di urgenza.

In un contesto normativo che affida al giudice ampi poteri discrezionali, il provvedimento in commento dimostra come la flessibilità procedimentale possa essere governata non dal formalismo, ma dalla razionalità, dalla prudenza e dalla tutela effettiva del superiore interesse del minore.

 

Avv. Stefano Sinisi – Ondif Lecce

 

editor: Fossati Cesare