Alla nonna dal comportamento instabile non è concesso frequentare da sola il nipote. Tribunale per i Minorenni delle Marche, sent. 3 novembre 2025

Lunedì, 19 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Minori | Merito Sezione Ondif di Ancona
TM Marche, sentenza 3.11.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va rigettata la domanda della nonna materna di vedere e frequentare da sola il nipote, qualora all’esito dell’istruttoria svolta a mezzo delle relazioni dei Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare, l’istante, dal comportamento instabile e imprevedibile, non consapevole delle proprie vulnerabilità, non risulti essere una risorsa positiva per la sana crescita del minore e anzi possa costituire, rebus sic stantibus, un possibile pregiudizio alla sua serenità, essendo entrambi i requisiti, l’uno positivo e l’altro negativo, imprescindibili nella valutazione della fondatezza della domanda, come ritenuto dalla più recente elaborazione giurisprudenziale sul tema. 

Conf. Cass. Civ. 2881/2023

Rif. Leg. Art.317-bis c.c.

Frequentazione nonni / nipoti – Personalità instabile – Distorsioni cognitive – Pregiudizio per il minore – Crescita sana ed equilibrata del minore

 

 

editor: Fossati Cesare