Alla nonna dal comportamento instabile non è concesso frequentare da sola il nipote. Tribunale per i Minorenni delle Marche, sent. 3 novembre 2025
Va rigettata la domanda della nonna materna di vedere e frequentare da sola il nipote, qualora all’esito dell’istruttoria svolta a mezzo delle relazioni dei Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare, l’istante, dal comportamento instabile e imprevedibile, non consapevole delle proprie vulnerabilità, non risulti essere una risorsa positiva per la sana crescita del minore e anzi possa costituire, rebus sic stantibus, un possibile pregiudizio alla sua serenità, essendo entrambi i requisiti, l’uno positivo e l’altro negativo, imprescindibili nella valutazione della fondatezza della domanda, come ritenuto dalla più recente elaborazione giurisprudenziale sul tema.
Conf. Cass. Civ. 2881/2023
Rif. Leg. Art.317-bis c.c.
Frequentazione nonni / nipoti – Personalità instabile – Distorsioni cognitive – Pregiudizio per il minore – Crescita sana ed equilibrata del minore
editor: Fossati Cesare
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