Va congruamente compensato l’avvocato che ha svolto attività stragiudiziale autonoma rispetto a quella del successivo giudizio di separazione coniugale. Cass. sez. II civ. ord. 15 dicembre 2025, n. 32697

Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/12/2025, n. 32697 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le prestazioni svolte dall'avvocato che, per l'intensità e la protrazione per lungo tempo, non abbiano carattere assolutamente preliminare rispetto alla causa di separazione, necessariamente influenzata dalla risoluzione di aspetti patrimoniali tra i coniugi, vanno riconosciute e compensate sulla base dello scaglione tariffario individuato in forza delle stesse indicazioni provenienti da missive della parte assistita, nelle quali si indicava l'ammontare di quanto si attendeva di ricevere dal coniuge a seguito della separazione.

Premesso che è inammissibile, in sede di legittimità un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto in contrasto con gli accertamenti operati dal giudice d'appello, in particolare per quanto concerne il carattere di autonomia e non assoluta complementarietà dell'attività svolta dall'avvocato rispetto a quella relativa al giudizio di separazione svolta dalla collega, va confermata la sentenza della Corte di merito che, senza limitarsi a dare fede al solo contenuto della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine, ha verificato in concreto l'effettivo compimento delle prestazioni oggetto di causa, non senza provvedere ad una puntuale rideterminazione del compenso.

 

Rif. Leg.: Art. 645 c.p.c.

Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Onorari di avvocato - Attività autonoma – Giudizio di separazione – Congruità della Parcella

editor: Fossati Cesare