Cognome del minore e diritto all’identità personale. Ribadita la tutela costituzionale e sociale nella revoca del riconoscimento di paternità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2025 n. 34491
In tema di revoca del riconoscimento di paternità, la rimozione del cognome assunto dal minore non può essere disposta automaticamente quale conseguenza dell’accertamento della verità sullo status, ma richiede una specifica valutazione giudiziale dell’interesse del minore alla conservazione del cognome, ove questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale e sociale. Il diritto al nome, quale espressione della personalità, gode di tutela costituzionale e convenzionale, e il giudice deve salvaguardare il diritto del minore a mantenere il cognome originario se questo è ormai parte integrante della sua identità nella comunità di riferimento.
La vicenda riguarda il riconoscimento di un minore, F.F., da parte di C.C., avvenuto pur nella consapevolezza della non veridicità biologica. Dopo la fine della relazione tra A.A. (madre del minore) e C.C., la famiglia di quest’ultimo ha promosso azione per la revoca del riconoscimento, ottenendo dal Tribunale la rimozione del cognome paterno dal minore.
In appello, la madre ha chiesto che fosse mantenuto il cognome, ritenuto parte essenziale dell’identità del figlio, ma la Corte d’Appello ha confermato la rimozione.
La Cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza di merito per non aver adeguatamente valutato il diritto del minore a conservare il cognome come segno distintivo della propria identità personale e sociale, richiamando principi costituzionali e convenzionali che impongono una valutazione specifica e non automatica in caso di mutamento di status.
Diritto al nome - Identità personale - Cognome del minore - Revoca riconoscimento paternità - Interesse superiore del minore - Status filiationis - Discrezionalità giudiziale – Ascolto del minore – Rif. Leg. artt. 2, 24 e 31 e 111 Cost.; artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del Fanciullo; art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; artt. 262, 299, 315-bis, 336-bis e 2697 cod. civ.; art. 360, 1 comma, n. 3) c.p.c.; art. 55 della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
In appello, la madre ha chiesto che fosse mantenuto il cognome, ritenuto parte essenziale dell’identità del figlio, ma la Corte d’Appello ha confermato la rimozione.
La Cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza di merito per non aver adeguatamente valutato il diritto del minore a conservare il cognome come segno distintivo della propria identità personale e sociale, richiamando principi costituzionali e convenzionali che impongono una valutazione specifica e non automatica in caso di mutamento di status.
editor: Cianciolo Valeria
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