Al riconoscimento del figlio naturale non consegue automaticamente l’attribuzione del cognome se non rispondente all’interesse del minore. Cass. sez. I civ. ord. 11 dicembre 2025, n. 32335

Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/12/2025, n. 32335 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa, dovendo, il giudice, operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale sono previsti diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.

La valutazione di tale interesse è stabilmente rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento è, in tali situazioni, il più idoneo alla protezione del minore stesso, grazie ad un compiuto esame del caso concreto, in luogo di una previsione legislativa di dettaglio.

Tanto premesso, la decisione circa la possibilità e le modalità di assunzione del cognome del genitore che ha successivamente riconosciuto il figlio, da aggiungersi o sostituirsi a quello preesistente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 262 c.c. è parimenti demandata la giudice del merito, e come tale, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

La norma de qua peraltro impone un diverso tipo di accertamento rispetto a quello richiesto dall'art 250 c.c., giacché il giudice è chiamato a verificare se l'aggiunta del cognome risponda o meno all'interesse del minore, avuto riguardo al diritto del medesimo alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell'ambiente in cui è vissuto, anche con riferimento alla famiglia in cui è cresciuto, nonché ad ogni altro elemento di valutazione suggerito dalla fattispecie, esclusa ogni automaticità.

Rif. Leg.: Artt. 250, 262 c.c.

Riconoscimento del figlio naturale – Opposizione – Diritto del minore all’identità personale – Pregiudizio per il minore – Assunzione del cognome – Interesse del minore

editor: Fossati Cesare