Illegittimo il diniego della Prefettura di cambiamento del nome se non adeguatamente motivato. TAR Marche, sent. 23 gennaio 2026
Considerato che la normativa in tema di cambiamento del nome non prevede limitazioni tassative, richiedendosi unicamente che l’istante esponga le ragioni a fondamento della richiesta, la discrezionalità dell’amministrazione, pur sussistente, deve essere esercitata nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché della tutela del diritto al nome, garantito dagli artt. 6 c.c. e 22 Cost.
Pertanto, il diniego di un’istanza di cambiamento del nome deve essere motivato in modo adeguato e non può basarsi su ragioni generiche o astratte, risultando illegittimo qualora non fondato su specifiche e concrete esigenze di interesse pubblico e prevalendo la tutela dell’identità personale su un generico richiamo alla discrezionalità amministrativa.
Qualora, come nella fattispecie, il cambiamento del nome richiesto dalla ricorrente non comporti effettivi rischi per l’identificazione della persona, né collida con alcun profilo di pubblico interesse, non essendo stati indicati né dimostrati conflitti con situazioni giuridiche facenti capo a terzi o esigenze ulteriori che giustifichino il diniego, il provvedimento di rigetto della Prefettura va annullato.
Rif. Leg. Art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 54/2012, Art. 6 c.c.; Art. 22 Cost.
Cambiamento del nome – Identità personale – Discrezionalità della Pubblica Amministrazione – Interesse pubblico - Motivazione
editor: Fossati Cesare
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