Nessun obbligo di ascolto del minore infradodicenne né di motivazione quando nessuna delle parti chieda di procedere all’ascolto e il giudice non vi provveda. Cass. sez. I civ. ord. 11 dicembre 2025, n. 32214
Il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltare quest'ultimo ove il medesimo sia capace di discernimento, e cioè sia in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, a meno che l'ascolto non si riveli contrario all'interesse del minore o manifestamente superfluo. Se il minore ha compiuto dodici anni la capacità di discernimento si presume, mentre se è infradodicenne – com'è nel caso di specie, trattandosi di minore in tenera età - il giudice, sulla base di una valutazione di merito, deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento; tuttavia di fronte ad espressa richiesta di procedere a tale incombente, il giudice che decida di non ascoltare il minore infradodicenne deve esplicitarne le ragioni nella motivazione del provvedimento e, laddove esse attengano alla ritenuta assenza di capacità di discernimento, la motivazione della decisione dovrà essere tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio; in difetto, la decisione è nulla.
Nel caso di specie, il giudice non era obbligato all'ascolto del minore in quanto infradodicenne e neppure a motivare le ragioni della decisione di non procedervi in quanto nessuna richiesta è stata avanzata in tal senso.
Peraltro, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, e ciò sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, tenuto conto delle modalità con cui il medesimo genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. Tanto premesso, la decisione relativa all'affidamento della prole costituisce estrinsecazione di una valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.
Rif. Leg.: Artt. 315-bis, 337-ter c.c.; Artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c.; Art. 12 Convenzione di New York del 20.11.1989 e ratificata in Italia con L. 27.5.1991, n. 176; Art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; Art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 e ratificata in Italia con L. 20.3.2003 n. 77
Affidamento condiviso – Consulenza Tecnica d’Ufficio – Ascolto del minore – Capacità di discernimento – Collocamento prevalente - Interesse morale e materiale della prole – Valutazione discrezionale del giudice del merito
editor: Fossati Cesare
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