Affidamento dei figli minori, CTU e valutazione delle esigenze probatorie da parte del giudice - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 dicembre 2025

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32214 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, cui spetta - alla luce di un ragionamento decisorio che attiene alla valutazione delle specifiche emergenze probatorie del caso – l'apprezzamento delle circostanze che consentano nel caso specifico di ammettere o escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante.

Nel caso in esame, il padre ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata ammissione di una consulenza tecnica psicodiagnostica richiesta per valutare le capacità genitoriali; l’omessa audizione del minore, che avrebbe espresso preferenza per la frequentazione paterna, la mancanza di un giudizio prognostico concreto sulle capacità genitoriali e sulle condizioni di vita del minore.
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo la consulenza tecnica non obbligatoria, essendo sufficiente la relazione del Servizio Sociale che attestava la serenità del minore; l’ascolto del minore infra-dodicenne non obbligatorio se non richiesto e se non ritenuto necessario dal giudice.
Infine, la S. C. ha affermato che la decisione sull’affidamento basata sull’interesse esclusivo del minore e su una valutazione discrezionale del giudice di merito, non è censurabile in Cassazione se motivata.

 
Affidamento dei figli minori – Ascolto del minore – CTU psicodiagnostica – Esclusione della CTU – Potere discrezionale del giudice - Rif. Leg. artt. 315-bis, 336-bis e 337- octies (oggi art. 473-bis c.p.c.), cod. civ.; art. 61 c.p.c.; art. 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176); art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza); art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo.

editor: Cianciolo Valeria